1. Ogni Stato Parte adottera' quelle misure che potranno rendersi necessarie allo scopo di stabilire la propria giurisdizione sui reati di cui all'articolo 2 nei casi seguenti:

  • a)quando il reato e' commesso sul territorio di, tale Stato o a bordo di una nave o aeromobile registrato in tale Stato;
  • b)quando il presunto trasgressore e' cittadino di tale Stato;
  • c)quando il reato e' commesso contro una persona internazionalmente protetta come definita nell'articolo 1 che goda del proprio stato come tale in virtu' di funzioni che essa esercita per conto di tale Stato. 2. Inoltre ogni Stato Parte adottera' le misure che saranno ritenute necessarie allo scopo di stabilire la propria giurisdizione su tali reati nei casi in cui il presunto trasgressore sia presente sul proprio territorio e non lo estradi, in base all'articolo 8, a uno degli Stati di cui al paragrafo del presente articolo. 3. La presente Convenzione non esclude qualsiasi giurisdizione penale esercitata in conformita' del diritto interno.

Testo vigente dal 6 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-07-08;485~art3 · fonte su Normattiva