1. Nella misura in cui i reati di cui all'articolo 2 non siano elencati quali reati per i quali e' prevista l'estradizione in un Trattato di estradizione in vigore tra gli Stati Parti, essi saranno ritenuti inclusi in esso come tali. Gli Stati Parti si impegnano ad includere tali reati quali reati per i quali e' prevista l'estradizione in ogni futuro trattato di estradizione da concludersi fra di loro. 2. Se uno Stato Parte che condizioni l'estradizione all'esistenza di un Trattato riceve una domanda di estradizione da un altro Stato Parte col quale non abbia un Trattato di estradizione, potra', nel caso decida di concedere l'estradizione, ritenere la presente Convenzione quale base giuridica per l'estradizione per quanto riguarda tali reati. L'estradizione sara' soggetta alle disposizioni procedurali e alle altre condizioni poste dalla legge dello Stato richiesto. 3. Gli Stati Parti che non condizionano l'estradizione all'esistenza di un Trattato riconosceranno tali reati come reati per i quali e' prevista l'estradizione, tra di loro, subordinatamente alle disposizioni procedurali e alle altre condizioni poste dalla legge dello Stato richiesto. 4. Ogni reato verra' considerato, ai fini dell'estradizione tra due Stati Parti, come se fosse stato commesso non solo, nel luogo in cui ha avuto luogo, ma anche nei territori degli Stati tenuti a stabilire la propria giurisdizione in conformita' del paragrafo 1 dell'articolo 3.

Testo vigente dal 6 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-07-08;485~art8 · fonte su Normattiva