Gli Stati Parti coopereranno nella prevenzione dei reati di cui all'articolo 2, ed in particolare:
- a)adottando tutte le misure fattibili per impedire che sui rispettivi territori vengano fatti preparativi per commettere tali reati all'interno o all'esterno degli stessi;
- b)scambiandosi informazioni e coordinando l'adozione di misure amministrative o di altro genere, se del caso, per prevenire la commissione di tali reati.
Testo vigente dal 6 agosto 1977
