Gli Stati Parti coopereranno nella prevenzione dei reati di cui all'articolo 2, ed in particolare:

  • a)adottando tutte le misure fattibili per impedire che sui rispettivi territori vengano fatti preparativi per commettere tali reati all'interno o all'esterno degli stessi;
  • b)scambiandosi informazioni e coordinando l'adozione di misure amministrative o di altro genere, se del caso, per prevenire la commissione di tali reati.

Testo vigente dal 6 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-07-08;485~art4 · fonte su Normattiva