Uno Stato contraente, nel cui territorio viene scoperta una persona sospettata di aver commesso un reato di cui all'articolo 1 e che abbia ricevuto una richiesta di estradizione, ai sensi delle condizioni previste all'articolo 6, paragrafo I, dovra' - ove non estradi tale persona - sottoporre il caso, senza alcuna eccezione e senza indebiti indugi, alle proprie autorita' competenti perche' avviino il procedimento penale. Tali autorita' adotteranno le loro decisioni allo stesso modo che se si trattasse di un qualsiasi reato di natura grave ai sensi della legislazione di tale Stato.
Testo vigente dal 12 dicembre 1985
