Ratifica ed esecuzione della convenzione che istituisce un libretto di famiglia internazionale, firmata a Parigi il 12 settembre 1974
Art. 15 (Convenzione)
Per l'applicazione della presente Convenzione sono equiparati ai cittadini di uno Stato i profughi e gli apolidi il cui stato personale e' regolato dalla legge di detto Stato.
Testo vigente dal 6 agosto 1977
