Ai sensi della presente Convenzione, per legislazione nazionale di una persona si intende la legge dello Stato di cui e' cittadino o, se si tratta di un profugo o di un apolide, la legislazione che regola il suo statuto personale. Per l'applicazione della presente Convenzione sono assimilati ai cittadini di uno Stato i profughi e gli apolidi il cui statuto personale e' regolato dalla legislazione di detto Stato.
Testo vigente dal 21 luglio 1976
