Art. 21 (Convenzione)
La presente Convenzione si applica di pieno diritto su tutto il territorio metropolitano di ogni Stato contraente. Ogni Stato potra', all'atto della firma, della notifica, dell'adesione o successivamente, dichiarare mediante notifica diretta al Consiglio federale svizzero che le disposizioni della Convenzione saranno applicabili a uno o piu' dei suoi territori extra-metropolitani, degli Stati o dei territori di cui si assume la responsabilita' internazionale. Il Consiglio federale svizzero comunichera' quest'ultima notifica ad ogni Stato contraente ed al Segretario generale della Commissione internazionale di stato civile. Le disposizioni della presente Convenzione diventeranno applicabili nel territorio o nei territori indicati nella notifica sessanta giorni dopo la data in cui il Consiglio federale svizzero avra' ricevuto detta notifica. Ogni Stato che ha fatto una dichiarazione in conformita' alle disposizioni del comma secondo del presente articolo potra' in seguito dichiarare, in qualsiasi momento, mediante notifica diretta al Consiglio federale svizzero, che la presente Convenzione cessera' di essere applicabile in uno o piu' degli Stati o territori indicati nella dichiarazione. Il Consiglio federale svizzero comunichera' la nuova notifica ad ogni Stato contraente ed al Segretario generale della Commissione di stato civile. La Convenzione cessera' di essere applicabile a detto territorio sessanta giorni dopo la data in cui il Consiglio federale svizzero avra' ricevuto tale notifica.
Testo vigente dal 6 agosto 1977
