La presente Convenzione viene applicata di pieno diritto su tutto il territorio metropolitano di ciascuno Stato contraente. Ciascuno Stato potra', al momento della firma, della notifica, dell'adesione o successivamente, dichiarare con notifica inviata al Consiglio federale svizzero che le disposizioni della presente Convenzione saranno applicabili a uno o piu' dei suoi territori extra-metropolitani degli Stati o dei territori di cui ha la responsabilita' internazionale. Il Consiglio federale svizzero comunichera' quest'ultima notifica a tutti gli Stati contraenti e al Segretario generale della Commissione internazionale di stato civile. Le disposizioni della presente Convenzione diventeranno applicabili nel o nei territori designati nella notifica sessanta giorni dopo la data in cui il Consiglio federale svizzero avra' ricevuto detta notifica. Gli Stati che abbiano fatto una dichiarazione, in conformita' con le disposizioni del secondo comma del presente articolo, potranno in seguito dichiarare, in qualunque momento, mediante notifica inviata al Consiglio federale svizzero, che la presente Convenzione cessera' di essere applicabile a uno o piu' Stati o territori designati nella dichiarazione. Il Consiglio federale svizzero comunichera' la nuova notifica a tutti gli Stati contraenti e al Segretario generale della Commissione internazionale di stato civile. La Convenzione cessera' di essere applicabile a detto territorio sessanta giorni dopo la data in cui il Consiglio federale svizzero avra' ricevuto detta notifica.

Testo vigente dal 21 luglio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-10;492~art15 · fonte su Normattiva