La presente Convenzione si applica nel pieno diritto su tutta l'estensione del territorio metropolitano di ogni Stato contraente. Ogni Stato potra', in occasione della firma, della notifica, dell'adesione, o successivamente, dichiarare mediante notifica indirizzata al Consiglio Federale Svizzero che le disposizioni della presente Convenzione saranno applicabili ad uno o piu' suoi territori extrametropolitani, e a Stati o territori di cui esso si assume la responsabilita' internazionale. Il Consiglio Federale Svizzero informera' di tale ultima notifica ognuno degli Stati contraenti e il Segretario Generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile. Le disposizioni della presente Convenzione diverranno applicabili, nel o nei territori indicati nella notifica, il sessantesimo giorno successivo alla data in cui il Consiglio Federale Svizzero avra' ricevuto la suddetta notifica. Ogni Stato che abbia fatto una dichiarazione conformemente alle disposizioni del comma 2 del presente articolo potra' in seguito dichiarare in qualsiasi momento, mediante notifica indirizzata al Consiglio Federale Svizzero, che la presente Convenzione cessera' di essere applicabile ad uno o piu' Stati o territori indicati nella dichiarazione. Il Consiglio Federale Svizzero informera' della nuova notifica ciascuno degli Stati contraenti ed il Segretario Generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile. La Convenzione cessera' di essere applicabile allo Stato o al territorio indicati il sessantesimo giorno successivo alla data in cui il Consiglio Federale Svizzero avra' ricevuto la suddetta notifica.

Testo vigente dal 3 settembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-07-23;508~art9 · fonte su Normattiva