Art. 20 (Convenzione)
Le riserve di cui all'articolo 17 possono essere ritirate in tutto o in parte in qualunque momento. Il loro ritiro sara' notificato al Consiglio federale svizzero. Il Consiglio federale svizzero comunichera' agli Stati contraenti ed al Segretario generale della Commissione internazionale di stato civile tutte le notifiche fatti ai sensi del comma precedente.
Testo vigente dal 6 agosto 1977
