Art. 23 (Convenzione)
[1]La presente Convenzione rimarra' in vigore per tempo indeterminato. Ogni Stato contraente avra' tuttavia la facolta' di denunciarla in qualunque momento mediante notifica scritta diretta al Consiglio federale svizzero, che ne informera' gli altri Stati contraenti ed il Segretario generale della Commissione internazionale di stato civile. Detta facolta' di denuncia non potra' essere esercitata prima della scadenza del termine di un anno a partire, dalla notifica di cui all'articolo 18 o dell'adesione. La denuncia produrra' i suoi effetti sei mesi dopo la data in cui il Consiglio federale svizzero avra' ricevuto la notifica di cui al primo comma di questo articolo.
[2]IN FEDE DI CHE i rappresentanti sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.
[3]FATTO A PARIGI il 12 settembre 1974, in un solo esemplare che verra' depositato negli archivi del Consiglio federale svizzero e di cui una copia certificata conforme sara' consegnata per via diplomatica a ciascuno degli Stati contraenti ed al Segretario generale della commissione internazionale di stato civile.
[4](Seguono le firme)
Testo vigente dal 6 agosto 1977
