[1]La presente Convenzione rimarra' in vigore senza limiti di durata. Ciascuno Stato contraente avra' tuttavia la facolta' di denunciarla in qualunque momento mediante una notifica scritta inviata al Consiglio federale svizzero, che ne informera' gli altri Stati contraenti e il Segretario generale della Commissione internazionale di stato civile. Questa facolta' di denuncia non potra' essere esercitata prima della scadenza del termine di un anno dalla notifica prevista dall'articolo 11 o dall'adesione. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data in cui il Consiglio federale svizzero avra' ricevuto la notifica prevista dal primo comma del presente articolo.

[2]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

[3]FATTO a Roma, il 10 settembre 1970, in un solo esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio federale svizzero e di cui una copia autenticata sara' trasmessa per via diplomatica a ciascuno Stato contraente e al Segretario generale della Commissione internazionale di stato civile.

[4]Per la Repubblica Federale di Germania: La Repubblica Federale di Germania dichiara, ai sensi dell'articolo 2, comma a) e b), di riservarsi il diritto di non considerare valida la legittimazione:

  • a)se e' stabilito che il figlio non e' nato da coloro che lo hanno legittimato, ma soltanto nel caso in cui la mancanza di filiazione e' dichiarata o da una decisione giudiziale tedesca, o da una decisione giudiziale straniera suscettibile di essere riconosciuta in Germania;
  • b)se, secondo la legge tedesca, il matrimonio del cittadino tedesco e' inesistente. MURAD FERID

[5]Per la Repubblica d'Austria: La Repubblica d'Austria dichiara ai sensi dell'articolo 2 - salvo ulteriori ed eventuali riserve al momento della notifica prevista dall'articolo 11 - di riservarsi il diritto di non ritenere valida la legittimazione se e' stabilito che il figlio non e' nato da coloro che lo hanno legittimato. FRITZ SCHWIND

[6]Per il Regno del Belgio: FRANCOIS XAVIER VAN DER STRATEN WAILLET

[7]Per la Repubblica Francese: GUY DELTEL

[8]Per il Regno di Grecia: Il Regno di Grecia dichiara, ai sensi dell'articolo 2, che si riserva il diritto di non ritenere valida la legittimazione:

  • a)se e' stabilito che il figlio non e' nato da coloro che lo hanno legittimato;
  • b)se la legge greca non riconosce la validita' del matrimonio celebrato sul territorio greco;
  • c)se la legge greca non riconosce la validita' del matrimonio celebrato da un cittadino greco. ELLI KRISPI-NIKOLETOPOULOU

[9]Per la Repubblica italiana: La Repubblica italiana dichiara, ai sensi dell'articolo 13, di non impegnarsi ad applicare le disposizioni del Titolo primo della presente Convenzione. UGO CALDARERA

[10]Per il Granducato di Lussemburgo: Il Granducato di Lussemburgo dichiara, ai sensi dell'articolo 13, di non impegnarsi ad applicare le disposizioni del Titolo primo della presente Convenzione. HENRI DELVAUX

[11]Per il Regno dei Paesi Bassi: Per quanto concerne il Regno dei Paesi Bassi, i termini "Territorio metropolitano" e "Territorio extra-metropolitano", usati nel testo della Convenzione, significano, vista l'uguaglianza esistente dal punto di vista del diritto pubblico, tra i Paesi Bassi, il Surinam e le Antille Olandesi, "Territorio europeo" e "Territorio non europeo". K. M. J. VAN SASSE VAN YSSELT

[12]Per la Confederazione Svizzera: La Confederazione Svizzera dichiara, in applicazione dell'articolo 2, di riservarsi il diritto di non considerare valida la legittimazione:

  • a)se e' stabilito che il figlio non e' nato da coloro che l'hanno legittimato;
  • b)se la legge svizzera non riconosce la validita' del matrimonio celebrato sul territorio svizzero;
  • c)se la legge svizzera non riconosce la validita' del matrimonio di un cittadino svizzero. ERNST GOTZ

[13]Per la Repubblica Turca: ADILE AYDA

[14](Segue modello di formulario plurilingue per le comunicazioni di cui all'articolo 7 della Convenzione).

Testo vigente dal 21 luglio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-10;492~art17 · fonte su Normattiva