TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA ED I GOVERNI DELLE NAZIONI CHE CONTRIBUISCONO ALLA FORZA MULTINAZIONALE DI PROTEZIONE SULLO STATUS DI DETTA FORZA Considerando la Risoluzione 1101 adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 28 marzo 1997, che autorizza una Forza Multinazionale di Protezione (FMP) in ALBANIA; Prendendo atto del consenso dato dal Governo della Repubblica di ALBANIA ad una Forza militare multinazionale guidata dall'Italia, il Governo di ALBANIA ed il Governo delle Nazioni che contribuiscono alla FMP, qui di seguito denominate le Parti, HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE. Articolo I Sfera di applicazione e definizioni 1. Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno al personale civile e militare, alle proprieta' ed ai beni degli elementi/unita' nazionali delle Nazioni che partecipano all'operazione quando agiscono in relazione all'Operazione o per prestare soccorso alla popolazione civile. 2. Le Parti contraenti potranno stipulare accordi supplementari per definire i dettagli dell'Operazione, tenendo conto anche della sua evoluzione futura. 3. Tranne nel caso in cui specificamente previsto altrove, le disposizioni del presente Accordo e gli obblighi assunti dalle autorita', ovvero i privilegi, le immunita', le agevolazioni o le concessioni accordate alla FMP nella Repubblica di Albania o a ciascuno dei suoi membri si applicheranno nella Repubblica di Albania. 4. Ai fini dei presente Accordo si applicheranno le seguenti definizioni: (a) "la FMP" indica la Forza Multinazionale di Protezione, che consiste in una coalizione di Nazioni che forniscono truppe, allo scopo di attuare la Risoluzione 1101, adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 28 marzo 1997, che autorizza, su richiesta, un intervento della Forza Multinazionale di Protezione nella Repubblica di Albania (b) "l'Operazione" indica il sostegno, la preparazione e la partecipazione delle Nazioni che contribuiscono alla FMP, (c) "il personale della FMP" indica il personale militare e civile appartenente ai servizi armati terrestri, marittimi o aerei della FMP nella Repubblica di Albania, quando si trova nel territorio della Repubblica di Albania per espletare i suoi doveri ufficiali, ad eccezione del personale assunto localmente; (d) "strutture" indica tutti i locali ed il territorio necessario per svolgere le attivita' operative, di addestramento ed amministrative dalla FMP per l'Operazione, nonche' per alloggiare il personale della FMP, (e) "Governo" indica il Governo della Repubblica di Albania.

Testo vigente dal 9 marzo 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-02-24;49~accordo-arti · fonte su Normattiva