Articolo VI Ingresso e partenza: trasporti; liberta' illimitata di passaggio 1. La FMP ed il personale della FMP godranno, insieme con i loro veicoli, navi, aeromobili ed attrezzature, della liberta' illimitata di passaggio, nonche' dell'accesso senza impedimenti attraverso tutta la. Repubblica di Albania, ivi compresi lo spazio aereo e le acque territoriali della Repubblica di Albania. Cio' comprende, ma non esclusivamente, il diritto a bivaccare, eseguire manovre, acquartierarsi ed utilizzare le zone o le strutture necessarie per il supporto, l'addestramento e le operazioni. Il Governo si impegna a facilitare l'ingresso e la partenza dalla Repubblica di Albania della FMP e del personale della FMP. A tal fine, il personale della FMP sara' esonerato dai regolamenti relativi a passaporti, visti e immigrazione e dalle restrizioni all'ingresso o alla partenza dalla Repubblica di Albania. Esso sara' altresi' esonerato dai regolamenti che disciplinano la residenza degli stranieri nella Repubblica di Albania, ivi compresa la registrazione, ma non si potra' ritenere che abbia acquisito il diritto alla residenza o al domicilio permanenti nella Repubblica di Albania. 2. Il Governo si impegna a procurare alla FMP, ove necessario, le carte e le altre informazioni ivi compresa l'ubicazione dei campi di mine ed altri impedimenti pericolosi, che possono essere utili per facilitare i suoi movimenti 3. Ai fini di tale ingresso o partenza, al personale della FMP sara' solo chiesto di essere in possesso di: (a) un ordine di spostamento individuale o collettivo rilasciato da o previa autorizzazione del Comandante della Forza FMP o di qualunque altra autorita' preposta di una nazione che partecipa alla FMP; (b) un documento di identita' personale rilasciato (in conformita' con l'Articolo IV, paragrafo 1, del presente Accordo), tranne nel caso in cui si tratti dei primo ingresso, quando la carta di identita' personale rilasciata dalle autorita' competenti di una Nazione che partecipa alla FMP sara' accettata al posto di detta carta di identita'. Non si dovra' permettere che le operazioni, l'addestramento e gli spostamenti vengano ostacolati o ritardati da richieste delle autorita' albanesi di mostrare i documenti sopra menzionati. 4. Le autorita' albanesi agevoleranno con i mezzi adeguati tutti i movimenti di personale, veicoli, navi, aeromobili, attrezzature e approvvigionamenti attraverso i porti, gli aeroporti o le strade utilizzate. 5. La FMP sara' esonerata dal presentare inventari o altra regolare documentazione doganale su personale, veicoli, navi, aeromobili, attrezzature, approvvigionamenti e forniture che entrano, escono o transitano nel territorio albanese a sostegno dell'Operazione. 6. La, FMP utilizzera' gli aeroporti ed i relativi servizi aeroportuali, le strade ed i porti senza pagare dazi, tasse, pedaggi o tariffe. Tuttavia, la FMP non pretendera' di ottenere esenzioni da corrispettivi per servizi chiesti e ricevuti, ma non si consentira' che vengano ostacolate operazioni/movimenti ed accesso nell'attesa che tali servizi vengano pagati. 7. 1 veicoli, le navi e gli aeromobili usati a sostegno dell'Operazione non saranno soggetti all'obbligo di autorizzazioni o registrazioni, ne' ad assicurazione commerciale.
Testo vigente dal 9 marzo 1999
