Articolo VIII Istanze e procedimenti legali 1. Le istanze per danni o lesioni al personale o alle proprieta' del Governo, ovvero al personale privato o alle proprieta' della Repubblica di Albania saranno demandate, tramite le Autorita' governative della Repubblica di Albania, al Comandante della Forza della FMP, e saranno composte in conformita' con le disposizioni seguenti. In caso di lesioni al personale o danni a proprieta' della FMP, causati dal Governo della Repubblica di Albania, dal suo personale o da qualsiasi suo cittadino, tranne in caso di misfatti gravi e intenzionali, ciascuna delle Nazioni che partecipano alla FMP potra' rinunciare a tutte le richieste di indennizzo, restauro o rimborso per le lesioni o i danni provocati. 2. Le procedure relative alle istanze ed alla composizione delle controversie che potrebbero insorgere per atti o avvenimenti nocivi provocati dalla FMP o dal personale della FMP a svantaggio della Repubblica di Albania, persone giuridiche o cittadini della Repubblica di Albania, come pure le procedure per trattare le istanze per danni della FMP saranno stabilite con Accordi separati. 3. Le istanze che insorgono per attivita' connesse a disordini civili, protezione della FMP, uso di armi da fuoco, ovvero incidentali ad un'esigenza operativa (ad esempio, attivita' che prevedono il supporto, l'attuazione e la partecipazione della FMP e del personale della FMP all'Operazione e che sono necessarie a proteggere la FMP) sono escluse e non costituiranno la base per il pagamento di indennizzi. 4. Nel caso m cui vengano intentati procedimenti civili nei confronti del personale della FMP dinanzi a qualunque Tribunale albanese, il Comandante della Forza della FMP dovra' essere immediatamente avvertito e dovra' dichiarare al Tribunale se il procedimento si riferisce a mansioni e compiti ufficiali del personale interessato o meno. (a) Nel caso in cui il Comandante della Forza della FMP attesti che il procedimento si riferisce a mansioni/compiti ufficiali, i procedimenti saranno sospesi. Tranne nei casi in cui diversamente concordato, eventuali controversie o cause di diritto privato di cui siano parte la FMP o il personale della FMP e su cui i Tribunali albanesi non hanno giurisdizione in virtu' di una qualunque delle disposizioni dei presente Accordo, saranno composte da una Commissione Permanente per i Contenziosi, che sara' all'uopo istituita di comune accordo, in conformita' con l'Articolo 1.2. (b) Nel caso in cui Comandante della Forza della FMP attesti che il procedimento non si riferisce a mansioni/compiti ufficiali, i procedimenti potranno aver corso. Nel caso in cui Comandante della Forza della FMP attesti che un membro della FMP e delle operazioni non sia in grado, dovendo svolgere mansioni/compiti ufficiali o per assenza autorizzata, di proteggere i suoi interessi nel procedimento, il tribunale, su richiesta del convenuto, potra' sospendere il procedimento fino a quando l'incapacita' non sussistera' piu', ma per non piu' di novanta giorni. Le proprieta' di un membro della FMP e delle operazioni, di cui il convenuto ha bisogno - come attestato dal Comandante della Forza della FMP - per espletare le sue mansioni/compiti ufficiali, non potranno essere sequestrate per eseguire una sentenza, decisione o ordinanza. La liberta' personale di un membro della FMP e delle operazioni non sara' limitata in un procedimento civile, ne' per eseguire una sentenza, una decisione o una ordinanza, ne' per rispettare un giuramento, ne' per nessun altro motivo.
Testo vigente dal 9 marzo 1999
