Articolo III Giurisdizione 1. Tutti i membri dei personale della FMP saranno immuni da procedimenti legali per le parole scritte o pronunciate e tutti gli atti svolti in servizio. Tale immunita' continuera' anche quando non saranno piu' membri o impiegati della FMP e dopo che le altre disposizioni del presente Accordo saranno decadute. 2. Poiche' saranno considerati esperti in missione, i membri del personale della FMP saranno immuni da arresto o detenzione personale. Il personale della FMP arrestato o detenuto per errore sara' immediatamente consegnato alle Autorita' della FMP. 3. Nel caso in cui il Governo ritenga che un membro del personale della FMP abbia commesso un reato penale. ne informera' tempestivamente il Comandante della Forza FMP, e gli presentera' tutte le prove disponibili. Ferme restando le disposizioni dell'Articolo II, paragrafo 3, il personale della FMP sara' sempre e comunque soggetto alla giurisdizione esclusiva dei rispettivi elementi nazionali per quanto riguarda qualunque reato penale o disciplinare eventualmente da esso perpetrato nella Repubblica di Albania, tranne nel caso in cui la Nazione a cui compete tale giurisdizione non decida, data la natura dei reati penali, di non esercitarla a favore del Governo, ai sensi delle procedure di estradizione. 4. La FMP e le Autorita' della Repubblica di Albania si presteranno assistenza reciproca nell'esercizio delle rispettive giurisdizioni. Le Nazioni che partecipano alla FMP informeranno il Governo delle azioni legali intentate nei confronti del personale della FMP che ha commesso un reato penale.
Testo vigente dal 9 marzo 1999
