Articolo XIII Controversie 1. Le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo che non potranno essere composte tramite negoziati diretti saranno composte esclusivamente attraverso i canali diplomatici fra l'Albania e le Nazioni partecipanti, tranne nel caso in cui diversamente concordato. 2. Le controversie relative alle condizioni di impiego e di servizio del personale assunto localmente saranno composte in base alle procedure amministrative che saranno predisposte dal Comandante della Forza FMP e dalle Autorita' albanesi.
Testo vigente dal 9 marzo 1999
