Articolo XIII Controversie 1. Le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo che non potranno essere composte tramite negoziati diretti saranno composte esclusivamente attraverso i canali diplomatici fra l'Albania e le Nazioni partecipanti, tranne nel caso in cui diversamente concordato. 2. Le controversie relative alle condizioni di impiego e di servizio del personale assunto localmente saranno composte in base alle procedure amministrative che saranno predisposte dal Comandante della Forza FMP e dalle Autorita' albanesi.

Testo vigente dal 9 marzo 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-02-24;49~accordo-artxiii · fonte su Normattiva