Articolo XII Collegamento 1. Il Comandante della Forza della FMP ed il Governo adotteranno le misure appropriate per garantire un collegamento stretto e reciproco ad ogni livello adeguato.
Testo vigente dal 9 marzo 1999
Articolo XII Collegamento 1. Il Comandante della Forza della FMP ed il Governo adotteranno le misure appropriate per garantire un collegamento stretto e reciproco ad ogni livello adeguato.
Testo vigente dal 9 marzo 1999
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1999-02-24;49~accordo-artxii · fonte su Normattiva