Sono ammesse al beneficio del regime preferenziale previsto dal protocollo addizionale anche le merci ottenute in Turchia, nella cui fabbricazione sono stati impiegati prodotti provenienti da uno Stato membro originario o da un nuovo Stato membro e che non si trovavano in libera pratica in Turchia. Tuttavia, l'ammissione di dette merci in un nuovo Stato membro o in uno Stato membro originario al beneficio del regime di cui sopra puo' essere subordinata alla riscossione di un prelievo in Turchia, finche' negli scambi tra gli Stati membri e la Turchia saranno applicati dazi e tasse di effetto equivalente diversi da quelli applicati negli scambi tra gli Stati membri originari e i nuovi Stati membri. L'articolo 3 del protocollo addizionale e' applicabile.

Testo vigente dal 21 luglio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-10;491~art12 · fonte su Normattiva