1. Nei confronti dei nuovi Stati membri la Turchia riduce, per quote del 20 per cento, la differenza esistente tra i dazi doganali e le tasse d'effetto equivalente da essa applicati nei confronti dei paesi terzi e quelli che applica in virtu' dell'Accordo di associazione nei confronti della Comunita' nella sua composizione originaria, secondo il seguente calendario: - il primo ravvicinamento viene effettuato sin dall'entrata in vigore del presente protocollo; - i quattro ravvicinamenti successivi vengono effettuati il 1 gennaio 1974, il 1 gennaio 1975, il 1 gennaio 1976 ed il 1 luglio 1977. 2. Qualora il presente protocollo entri in vigore dopo il 1 gennaio 1974, la Turchia applica nei confronti dei nuovi Stati membri il livello di ravvicinamento che risulta dal calendario indicato al paragrafo 1 al momento dell'entrata in vigore. 3. In caso di modifica del calendario e del ritmo previsti per la eliminazione dei dazi doganali e delle tasse d'effetto equivalente applicati dai nuovi Stati membri nei confronti della Comunita' nella sua composizione originaria, il Consiglio di associazione adottera' le misure necessarie per tener conto di tale modifica. 4. Il Consiglio di associazione puo' prendere appropriati provvedimenti per far coincidere le riduzioni che la Turchia deve applicare nei confronti dei nuovi Stati membri con le scadenze prescritte in virtu' del protocollo addizionale.

Testo vigente dal 21 luglio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-10;491~art11 · fonte su Normattiva