1. Per l'applicazione dell'articolo 12, dell'articolo 22, paragrafi 2 e 5, e dell'articolo 25 del protocollo addizionale, l'importo delle importazioni da prendere in considerazione viene calcolato includendo nelle importazioni provenienti dalla Comunita' nella sua composizione originaria quelle, effettuate dalla Turchia, provenienti dai nuovi Stati membri durante il periodo considerato. Tuttavia, per l'applicazione dell'articolo 22, paragrafo 2, del protocollo addizionale, questa norma vale unicamente per gli aumenti delle aliquote di liberalizzazione consolidate che la Turchia deve effettuare con decorrenza dal 1 gennaio 1976. 2. All'atto dell'entrata in vigore del presente protocollo, la Turchia puo' apportare modifiche all'elenco di liberalizzazione notificato in conformita' dell'articolo 22, paragrafo 4, del protocollo addizionale purche' vengano osservate le seguenti condizioni: - dette modifiche non devono colpire piu' del 10 per cento del valore delle importazioni del 1967, provenienti dalla Comunita', dei prodotti inseriti nell'elenco di liberalizzazione; - il valore delle importazioni, provenienti dalla Comunita', di tutti i prodotti inseriti nell'elenco di liberalizzazione, sempre calcolato in base alle cifre dell'anno 1967, non deve risultare, diminuito; - per i prodotti ritirati dall'elenco di liberalizzazione devono essere aperti contingenti almeno pari al 60 per cento delle importazioni di detti prodotti effettuate in provenienza dalla Comunita' durante lo anno precedente, fatta salva la facolta' della Turchia di applicare a questi prodotti l'articolo 22, paragrafo 5, del protocollo addizionale. Il valore delle importazioni, di provenienza della Comunita', interessate da queste modifiche deve essere imputato sul valore totale delle importazioni di cui al paragrafo 3, primo comma, dell'articolo 12 del protocollo addizionale. La Turchia notifica al Consiglio di associazione i provvedimenti adottati in conformita' delle succitate disposizioni.

Testo vigente dal 21 luglio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-10;491~art4 · fonte su Normattiva