1. In attesa che le disposizioni previste all'articolo 34 siano adottate ed in deroga agli articoli da 7 a 11, da 15 a 18, 19 paragrafi 1 e 5, da 21 a 27 e 30, la Comunita' e la Turchia si accordano reciprocamente, per i loro scambi di prodotti agricoli, un regime preferenziale la cui ampiezza e le cui modalita' sono determinate dal Consiglio di Associazione. 2. Tuttavia, il regime applicabile sin dall'inizio della fase transitoria e' stabilito nell'Allegato n. 6. 3. Un anno dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo e successivamente ogni due anni, il Consiglio di Associazione esamina, a richiesta di una delle due Parti, i risultati del regime preferenziale applicabile ai prodotti agricoli. Esso puo' decidere i miglioramenti necessari per assicurare la realizzazione progressiva degli obiettivi dell'Accordo di Associazione. 4. Le disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 2, sono applicabili.
Testo vigente dal 9 gennaio 1973
