1. In attesa che le disposizioni previste all'articolo 34 siano adottate ed in deroga agli articoli da 7 a 11, da 15 a 18, 19 paragrafi 1 e 5, da 21 a 27 e 30, la Comunita' e la Turchia si accordano reciprocamente, per i loro scambi di prodotti agricoli, un regime preferenziale la cui ampiezza e le cui modalita' sono determinate dal Consiglio di Associazione. 2. Tuttavia, il regime applicabile sin dall'inizio della fase transitoria e' stabilito nell'Allegato n. 6. 3. Un anno dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo e successivamente ogni due anni, il Consiglio di Associazione esamina, a richiesta di una delle due Parti, i risultati del regime preferenziale applicabile ai prodotti agricoli. Esso puo' decidere i miglioramenti necessari per assicurare la realizzazione progressiva degli obiettivi dell'Accordo di Associazione. 4. Le disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 2, sono applicabili.

Testo vigente dal 9 gennaio 1973

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1972-12-18;864~art35 · fonte su Normattiva