Art. 3 (Protocollo Compl.)
[1]Si inserisce nell'Accordo l'articolo seguente:
[2]ARTICOLO 5.
[3]"L'accordo viene applicato, alle condizioni stabilite nel Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, ai territori europei del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, dell'Irlanda, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ed agli altri territori europei dei quali uno Stato membro cura le relazioni esterne, nonche' al territorio della Repubblica di Turchia". Gli articoli da 5 a 8 dell'Accordo diventano articoli da 6 a 9.
Testo vigente dal 21 luglio 1976
