Il testo dell'articolo 73, paragrafo I, dell'Accordo di associazione e' sostituito dal seguente testo: 1. "L'Accordo si applica, alle condizioni previste dal Trattato che istituisce la Comunita' economica europea, ai territori europei del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica Federale di Germania, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, nonche' agli altri territori europei di cui uno Stato membro cura le relazioni esterne, e al territorio della Repubblica ellenica".

Testo vigente dal 22 ottobre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-10-07;757~art3 · fonte su Normattiva