L'articolo 29, paragrafo 1, dell'Accordo di associazione e' sostituito dalle seguenti disposizioni: L'accordo si applica, da un lato, alle condizioni previste dal Trattato che istituisce la Comunita' economica europea, ai territori europei del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nonche' ai territori europei rappresentati, nelle relazioni esterne, da uno Stato membro e, dall'altro lato, al territorio della Repubblica di Turchia".

Testo vigente dal 21 luglio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-10;491~art5 · fonte su Normattiva