Art. 5 (Protocollo Compl.)
1. Il presente protocollo verra' ratificato dagli Stati firmatari in conformita' delle rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica verranno scambiati a Bruxelles. 2. Il presente protocollo entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui avverra' lo scambio degli strumenti di cui al paragrafo 1.
Testo vigente dal 21 luglio 1976
