1. Il presente protocollo sara' ratificato dagli Stati firmatari in conformita' delle loro rispettive norme costituzionali e concluso validamente, per quanto riguarda la Comunita', con una decisione del Consiglio delle Comunita' europee presa in conformita' delle disposizioni del Trattato che istituisce la Comunita' e notificata alle altre Parti contraenti. Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della conclusione saranno scambiati a Bruxelles. 2. Il presente protocollo entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla data dello scambio degli strumenti di cui al paragrafo 1.

Testo vigente dal 21 luglio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-10;491~art17 · fonte su Normattiva