1. Il presente Protocollo sara' ratificato dagli Stati firmatari conformemente alle rispettive norme costituzionali e sara' validamente concluso, per quanto riguarda la Comunita', mediante una decisione del Consiglio delle Comunita' europee presa conformemente al Trattato che istituisce la Comunita' europea e notificata alle Parti contraenti dell'Accordo di associazione. Gli strumenti di ratifica e l'atto che notifica la conclusione saranno scambiati a Bruxelles. 2. Il presente Protocollo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui avverra' lo scambio degli strumenti di cui al paragrafo 1.

Testo vigente dal 22 ottobre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-10-07;757~art18 · fonte su Normattiva