[1]Il presente Accordo sara' applicabile non appena ciascuna delle Parti Contraenti avra' notificato all'altra l'adempimento delle disposizioni del proprio ordinamento per la conclusione e l'entrata in vigore del presente Accordo. Esso potra' essere denunciato da ciascuna delle due Parti con un preavviso di sei mesi. I contratti gia' conclusi e le garanzie gia' fornite nel quadro del presente Accordo rimarranno validi anche dopo la cessazione della validita' dello stesso.

[2]IN FEDE DI CHE i sottoscritti Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i propri sigilli.

[3]FATTO a Valletta il ventotto luglio millenovecentosessantasette, in due originali, in lingua italiana ed in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Repubblica italiana FANFANI Per il Governo di Malta BORG OLIVIER

Testo vigente dal 22 agosto 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-07-30;492~art7 · fonte su Normattiva