Le controversie sulla interpretazione e l'applicazione del presente Accordo saranno composte attraverso le vie diplomatiche. Qualora non venisse raggiunta un'intesa, la controversia sara' sottoposta alla decisione di un collegio arbitrale. Detto collegio sara' composto di tre membri, due di essi saranno designati rispettivamente dall'una e dall'altra Parte, il terzo sara' scelto dai primi due tra i cittadini di uno Stato estraneo alla controversia. In caso di mancato accordo tra i due membri, la nomina del terzo arbitro sara' demandata al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia e, nel caso in cui questi fosse cittadino di una delle due Parti Contraenti o fosse comunque impedito, al Vice Presidente della Corte stessa.

Testo vigente dal 22 agosto 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-07-30;492~art6 · fonte su Normattiva