1 - Ciascuno dei due Stati notifichera' all'altro l'adempimento delle procedure richieste per l'entrata in vigore della presente Convenzione, che avra' effetto il primo giorno del secondo mese seguente la data di ricezione dell'ultima di queste Note. 2 - Alla scadenza di un termine di tre anni dopo la sua entrata in vigore, la Convenzione potra' essere denunciata in ogni momento da ciascun Governo contraente mediante un preavviso di sei mesi. Fatto a Roma il 19 marzo 1986 in due originali, in lingua italiana. PER IL GOVERNO ITALIANO PER IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO Firma illegibile Firma illegibile Visto, Il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

Testo vigente dal 14 dicembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-11-22;530~convenzione-art28 · fonte su Normattiva