Art. 11 (Convenzione)
[1]La presente convenzione entrera' in vigore quando ciascun Governo contraente avra' notificato all'altro lo avvenuto perfezionamento delle procedure previste a tal uopo dal proprio ordinamento. Alla scadenza di un termine di tre anni dopo la sua entrata in vigore la convenzione potra' essere denunciata in ogni momento da ciascun Governo contraente mediante un preavviso di sei mesi.
[2]FATTO a Roma, il 20 aprile millenovecentosettantadue in due originali in lingua italiana. p. Il Consiglio federale svizzero J. DE RHAM p. Il Governo italiano Angelo SALIZZONI
[3]Visto, il Ministro degli affari esteri FORLANI
Testo vigente dal 11 settembre 1978
