Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 aprile 1927 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 897, che reca aggiunte ai Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 37, e 7 febbraio 1926, n. 168, relativi alla costituzione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali e telegrafici e per gli agenti rurali.

[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[9]Data a Roma, addi' 7 aprile 1927 - Anno V

[10]VITTORIO EMANUELE.

[11]Ciano - Volpi.

[12]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 22 aprile 1927 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1927-04-07;495~art1 · fonte del testo