Ratifica ed esecuzione del protocollo n. 8 alla convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali
Art. 10 (Protocollo n. 8)
L'articolo 41 della Convenzione viene modificato come segue: La Corte elegge il suo Presidente e uno o due Vice Presidenti per una durata di tre anni. Essi sono rieleggibili.
Testo vigente dal 18 novembre 1988
