Art. 9 (Protocollo n. 8)
L'articolo 40 della Convenzione viene completato dal seguente paragrafo 7: I membri della Corte partecipano alla Corte a titolo individuale. Durante l'esercizio del loro mandato, non possono assumere funzioni incompatibili con le esigenze di indipendenza, imparzialita' e disponibilita' inerenti a detto mandato
Testo vigente dal 18 novembre 1988
