L'articolo 40 della Convenzione viene completato dal seguente paragrafo 7: I membri della Corte partecipano alla Corte a titolo individuale. Durante l'esercizio del loro mandato, non possono assumere funzioni incompatibili con le esigenze di indipendenza, imparzialita' e disponibilita' inerenti a detto mandato

Testo vigente dal 18 novembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-10-27;496~protocollo-n-8-art9 · fonte su Normattiva