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Sono vietati la produzione, la cessione o la ricezione a qualsiasi titolo, l'acquisto, l'importazione, l'esportazione, il transito, la detenzione e l'uso - salvo nei casi di cui al comma 2 - dei composti chimici elencati nella tabella 1 dell'annesso sui composti chimici della convenzione, nonche' di ogni altro composto che possa essere utilizzato esclusivamente a scopo di fabbricazione di armi chimiche. Le attivita' che si svolgono sul territorio nazionale e quelle di trasferimento nei confronti degli Stati parte, consentite ai sensi della parte VI dell'annesso sulle verifiche, sono soggette ad autorizzazione, rispettivamente, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del commercio con l'estero. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato rilascia, nell'ambito delle proprie competenze, le predette autorizzazioni previo espletamento dell'istruttoria su conforme parere del comitato consultivo di cui all'articolo 5. Il Ministero del commercio con l'estero rilascia le prescritte autorizzazioni. previo parere del comitato previsto dall'articolo 5 della legge 27 febbraio 1992, n. 222, e successive modificazioni, con le modalita' e nelle forme ivi stabilite. A tali fini il comitato, quando e' chiamato ad esprimere il suo parere su domande di autorizzazione presentate ai sensi della presente legge, e' integrato da un rappresentante del Ministero della sanita' e puo' avvalersi di esperti in materia di difesa, sanita' e ricerca.
Testo in vigore dal 25 novembre 1995 al 22 settembre 2019
