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Ai sensi dell'articolo VII, paragrafo 4, della convenzione, il Ministero degli affari esteri e' designato come autorita' nazionale. Esso si avvale, per gli adempimenti di rispettiva competenza, della collaborazione del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del commercio con l'estero. Per gli adempimenti di rispettiva competenza, puo' essere richiesta altresi' la collaborazione di altri Ministeri interessati.

Testo in vigore dal 25 novembre 1995 al 8 aprile 1997

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