• 1)Le Amministrazioni doganali delle Parti contraenti possono utilizzare nei procedimenti civili, penali ed amministrativi le informazioni ed i documenti ottenuti in conformita' del presente Accordo, nei limiti e alle condizioni stabilite dal rispettivo ordinamento giuridico nazionale.
  • 2)A richiesta dell'altra Parte contraente i documenti saranno forniti, ove occorra, autenticati dai funzionari dell'Amministrazione doganale a tal fine designati.

Testo vigente dal 16 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-07-10;561~art12 · fonte su Normattiva