- 1)Le Amministrazioni doganali delle Parti contraenti possono utilizzare nei procedimenti civili, penali ed amministrativi le informazioni ed i documenti ottenuti in conformita' del presente Accordo, nei limiti e alle condizioni stabilite dal rispettivo ordinamento giuridico nazionale.
- 2)A richiesta dell'altra Parte contraente i documenti saranno forniti, ove occorra, autenticati dai funzionari dell'Amministrazione doganale a tal fine designati.
Testo vigente dal 16 agosto 1982
