Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica tedesca sull'assistenza giudiziaria in materia civile e sullo scambio di atti di stato civile, firmato a Berlino il 10 luglio 1984, con scambio di note effettuato in pari data
Art. 15 — Rifiuto di assistenza
L'assistenza giudiziaria puo' essere rifiutata se l'espletamento della richiesta:
- a)non rientra nella competenza dell'autorita' giudiziaria della Parte richiesta;
- b)potrebbe causare pregiudizio alla sovranita' o sicurezza o sarebbe contraria ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della Parte richiesta.
Testo vigente dal 27 maggio 1989
