Stato parte vigila affinche' ogni dichiarazione di cui si sia stabilito che e' stata ottenuta con la tortura, non possa essere invocata come elemento di prova in un procedimento, se non contro la persona accusata di tortura, al fine di determinare che una dichiarazione e' stata resa.

Testo vigente dal 18 novembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-11-03;498~convenzione-art15 · fonte su Normattiva