1. Il Comitato elegge il proprio ufficio di presidenza per un periodo di due anni. I componenti di tale ufficio sono rieleggibili. 2. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno; questo deve tuttavia contenere, fra l'altro, le disposizioni seguenti:

  • a)il quorum e' di dodici membri;
  • b)le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei membri presenti.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-10-25;881~art39 · fonte su Normattiva