Art. 19 (Spiegaz. Carta Diritti)
[1](3) Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione 1. Le espulsioni collettive sono vietate. 2. Nessuno puo' essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti. Spiegazione Il paragrafo 1 di questo articolo ha significato e portata identici a quelli dell'articolo 4 del protocollo n. 4 della CEDU per quanto attiene alle espulsioni collettive. Esso e' volto a garantire che ogni decisione formi oggetto di un esame specifico e che non si possa decidere con un'unica misura l'espulsione di tutte le persone aventi la nazionalita' di un determinato Stato (cfr. anche articolo 13 del Patto relativo ai diritti civili e politici). Il paragrafo 2 incorpora la pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo relativa all'articolo 3 della CEDU (cfr. Ahmed/Austria, sentenza del 17 dicembre 1996, Racc. 1996 VI.2206, e Soering, sentenza del 7 luglio 1989).
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[3](3) Articolo II-79 della Costituzione.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
