Ratifica ed esecuzione della convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, firmata a New York il 10 dicembre 1984
Art. 32 (Convenzione)
Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notifichera' a tutti gli Stati Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, ed a tutti gli Stati che avranno firmato la presente Convenzione o vi avranno aderito:
- a)le firme, le ratifiche e le adesioni ricevute in applicazione degli articoli 25 e 26;
- b)la data di entrata in vigore della Convenzione in applicazione dell'articolo 27 e la data di entrata in vigore di ogni emendamento in applicazione dell'articolo 29;
- c)le denuncie ricevute in applicazione dell'articolo 31.
Testo vigente dal 18 novembre 1988
