Il Segretario generale del Consiglio notifichera' a tutte le parti contraenti, agli altri Stati firmatari, al Segretario generale delle Nazioni Unite e al Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO): (a) le firme, le ratifiche e le adesioni di cui all'articolo 19 della presente Convenzione; (b) la data di entrata in vigore, in base all'art. 20, della presente Convenzione; (c) le denuncie ricevute in base all'art. 21; (d) gli emendamenti ritenuti accettati in base all'art. 22 e la data della loro entrata in vigore; (e) le notifiche ricevute in base all'art. 23.

Testo vigente dal 23 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-10-09;1104~art25 · fonte su Normattiva