1. Gli Stati parte prestano l'assistenza giudiziaria piu' vasta possibile, in ogni procedimento penale relativo alle trasgressioni di cui all'articolo 4, ivi compreso quanto riguarda la comunicazione di tutti gli elementi di prova di cui dispongono e che sono necessari ai fini della procedura. 2. Gli Stati parte adempiono ai loro obblighi in virtu' del paragrafo 1 del presente articolo, in conformita' ad ogni trattato di assistenza giudiziaria che possa esistere tra di loro.

Testo vigente dal 18 novembre 1988

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-11-03;498~convenzione-art9 · fonte su Normattiva