cautelari 1. Nelle more dalla soluzione di una controversia secondo la presente parte, le parti alla controversia fanno tutto quanto e' in loro potere per concludere intese provvisorie pratiche. 2. Fatto salvo l'articolo 290 della convenzione, la Corte o il tribunale adito della controversia ai sensi della presente parte puo' stabilire ogni misura cautelare che riterra' opportuna nel caso di specie per tutelare i rispettivi diritti delle parti alla controversia o prevenire ogni danno alle razze in questione, nonche' nei casi di cui all'articolo 7, paragrafo 5 e all'articolo 16 par. 2. 3. Ogni Stato parte al presente Accordo che non e' parte alla convenzione puo' dichiarare che, nonostante l'articolo 290 par. 5 della Convenzione, il Tribunale internazionale del diritto del mare non ha il diritto di stabilire, modificare o rinviare misure cautelari senza il suo accordo.
Testo vigente dal 26 gennaio 1999
