non parti al presente Accordo 1. Gli Stati parti incoraggiano gli Stati che non sono parti al presente Accordo a divenirne parte e ad adottare leggi e regolamenti conformi alle disposizioni di detto Accordo. 2. Gli Stati parti, in conformita' con il presente Accordo ed il diritto internazionale, adottano misure in vista di dissuadere le navi battenti la bandiera di Stati non parti dal praticare attivita' pregiudizievoli dell'applicazione effettiva del presente Accordo.

Testo vigente dal 26 gennaio 1999

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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;498~art33 · fonte su Normattiva