fede ed abuso di diritto Gli Stati parti devono adempiere in buona fede agli obblighi che hanno assunto ai termini del presente Accordo ed esercitare i diritti riconosciuti nel presente Accordo in modi che non costituiscano un abuso del diritto.

Testo vigente dal 26 gennaio 1999

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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;498~art34 · fonte su Normattiva