Art. 1 (Convenzione)
[1]Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunita' giurisdizionali degli Stati e dei loro beni
[2](Traduzione non ufficiale)
[3]New York il 2 dicembre 2004
[4]Gli Stati Parte alla presente Convenzione, considerando che le immunita' giurisdizionali degli Stati e dei loro beni derivano da un principio generalmente accettato del diritto internazionale consuetudinario, tenendo presenti i principi del diritto internazionale sanciti nello Statuto delle Nazioni Unite, convinti che una convenzione internazionale sulle immunita' giurisdizionali degli Stati e dei loro beni rafforzerebbe i principi dello Stato di diritto e la certezza del diritto, in particolare nei rapporti tra gli Stati e le persone fisiche e giuridiche, e contribuirebbe alla codificazione e allo sviluppo del diritto internazionale e all'armonizzazione delle pratiche in questo settore, tenendo conto dell'evoluzione della pratica degli Stati per quanto concerne le immunita' giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, affermando che le regole del diritto internazionale consuetudinario continuano ad applicarsi alle questioni non disciplinate nella presente Convenzione, hanno convenuto quanto segue:
[5]Art. 1 Campo d'applicazione della presente Convenzione
[6]La presente Convenzione si applica all'immunita' giurisdizionale di uno Stato e dei suoi beni davanti ai tribunali di un altro Stato.
Testo vigente dal 29 gennaio 2013
