[1]e immunita' nel corso di un procedimento davanti a un tribunale

[2]1. Ogni omissione o rifiuto da parte di uno Stato di conformarsi a una decisione del tribunale di un altro Stato che gli ingiunga di compiere o di astenersi dal compiere un determinato atto o di presentare un documento o di fornire un'informazione ai fini di un procedimento non ha altre conseguenze che quelle che possono risultare, quanto al merito della causa, da tale comportamento. In particolare, allo Stato non sara' inflitta alcuna multa o altra pena a causa di una simile omissione o di un simile rifiuto. 2. Uno Stato non e' tenuto a fornire una fideiussione ne' a costituire un deposito, qualunque ne sia la denominazione, a garanzia del pagamento di spese e costi di un procedimento del quale esso e' parte convenuta davanti a un tribunale di un altro Stato.

Testo vigente dal 29 gennaio 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-01-14;5~convenzione-art24 · fonte su Normattiva